Bonus facciate 2022
La proroga dal bonus facciate del 2022 arriva con l’approvazione della Legge di Bilancio, con una piccola ma consistente modifica rispetto a quella dell’anno precedente: la detrazione dal 90 si abbassa al 60.
Ma come funziona e a chi spetta? Vediamo.
Cosa prevede il bonus facciate del 2022?
Secondo l’Agenzia delle entrate quello che rientra nel bonus facciate 2022 sono tutti quei lavori di manutenzione, recupero o restauro che agiscono direttamente sulla facciata di un edificio esistente. Agisce con una detrazione del 60% (nel 2021 era del 90%) sul totale delle spese per realizzare il lavoro.
Tutti gli edifici che posso godere del bonus edilizio devono essere ubicati nelle zone A e B della città individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968 (o ad essi assimilabili secondo regole regionali o comunali).
Per conoscere le varie zone e come comportarsi in mancanza di queste rimando a questa fonte, che descrive in modo chiaro e semplice questi concetti.
Comprende operazioni anche su:
- Zone opache della facciata e vetrate
- Manutenzione e restauro di balconi, freghi e affreschi
- Non spetta invece per gli interventi sulle zone interne o non visibili da zone pubbliche
A chi spetta il bonus facciata?
Il bonus 2022 spetta a tutti i contribuenti, soggetti irpef e passivi Ires, che possiedono l’immobile su cui si vuole intervenire.
In particolare tutte le persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni, società semplici e tutti i contribuenti che conseguono reddito d’impresa.
Cessione del credito e sconto di fattura
Chi vuole usufruire del bonus facciata 2022 può godere della cessione del credito d’imposta che corrisponde alla detrazione spettante, ad altri soggetti. Questi ultimi possono essere fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi o istituti di credito e intermediari finanziari.
Lo sconto in fattura, invece, si tratta di un contributo di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento. Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore nominale. Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo di importo pari alla detrazione spettante, e lo può cedere ad altri soggetti.